Statuto

STATUTO
(27 luglio 2017)

Titolo I
Costituzione, denominazione, finalità

Art. 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita, a norma dell’art. 36 del Codice Civile, un’Associazione denominata: "Confservizi - Confederazione dei Servizi Pubblici Locali – Asstra, Utilitalia", di seguito definita la "Confederazione".
2. La Confederazione non ha fini di lucro.
3. La Confederazione ha sede in Roma e può istituire uffici anche in altre località.
4. La Confederazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea Generale, ad altre associazioni od enti, nazionali o internazionali, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
5. La durata della Confederazione è stabilita al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea Confederale.

Art. 2
Sistema di rappresentanza

1. La Confederazione costituisce, per le finalità di cui al successivo art. 3, il sistema di rappresentanza confederale delle Federazioni socie nei settori dell’energia, dei trasporti e dell’ambiente e negli altri settori da queste rappresentati.
2. La rappresentanza è esercitata dalla Confederazione nei termini previsti all’art. 3 dello Statuto e dalle Federazioni nazionali nell’ambito delle rispettive competenze.
3. Le Federazioni Nazionali sono organizzazioni di primo livello. Ad esse spetta la rappresentanza settoriale, a tutti i livelli, dei soggetti loro aderenti.
4. La Confederazione può aderire alle Associazioni europee dei soggetti operanti nei medesimi settori ed in quella sede rappresenta gli Associati e ne tutela i loro legittimi interessi.

Art. 3
Finalità

1. Nell’ambito dei ruoli svolti dalle componenti del sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, la Confederazione è organizzazione di secondo livello e non ha finalità politiche né di lucro.
2. Essa può:
a. rappresentare e tutelare gli Associati a tutti i livelli, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni economiche, tecniche, politiche, sociali e sindacali;
b. rappresentare gli Associati nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dirigenti e nella stipulazione di accordi e protocolli di interesse generale per il sistema Associativo con associazioni e/o soggetti di pari livello;
c. rappresentare gli Associati nei Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua nei Servizi Pubblici Industriali.
d. concorrere a promuovere, a tutti i livelli, con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
e. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni, manifestazioni su temi, di interesse nazionale o internazionale, comuni ai settori rappresentati;
f. assumere ogni iniziativa e svolgere ogni attività, anche di carattere commerciale, utile ed efficace al raggiungimento degli scopi istituzionali.
3. Per il perseguimento degli scopi istituzionali, la Confederazione può, con delibera da adottarsi dall'Assemblea Generale, partecipare e/o costituire imprese di capitali, aprire uffici di rappresentanza in Italia o in altri Paesi, costituire e/o partecipare a fondazioni, istituzioni od enti; istituire collegi di conciliazione ed arbitrato.
4. La Confederazione persegue i suoi scopi secondo criteri di indipendenza e informa i suoi comportamenti al Codice Etico ed a principi di trasparenza finanziaria e rigore gestionale.

Titolo II
Associati

Art. 4
Associati

1. La Confederazione è costituita dalle Federazioni Nazionali operanti nei settori rappresentati dalla Confederazione. Esse costituiscono i soci ordinari.
2. L’adesione e l’eventuale costituzione di nuove Federazioni Nazionali è deliberata dall’Assemblea su proposta della Giunta Esecutiva.
3. Alla Confederazione possono aderire, in qualità di soci aggregati, associazioni, enti o istituzioni che abbiano come scopo la rappresentanza e la tutela di interessi caratterizzati da elementi di affinità, complementarietà, strumentalità o raccordo economico con quelli rappresentati dai soci ordinari. I Soci aggregati hanno diritto a ricevere le informazioni e le documentazioni che la Confederazione fornisce ai soci ordinari ed a partecipare a convegni, seminari od altre iniziative informative e divulgative promosse dalla Confederazione.
Essi sono tenuti al pagamento della quota Associativa in misura inferiore a quella dovuta dai Soci ordinari, stabilita dall'Assemblea. I rappresentanti dei soci aggregati partecipano all'Assemblea ma senza diritto al voto e non possono ricoprire cariche federali.

Art. 5
Adesione

1. Per l’iscrizione alla Confederazione occorre presentare domanda sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente con obbligo di produrre la documentazione necessaria.
2. La domanda di iscrizione implica l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e degli obblighi ivi previsti.
3. Sull’accettazione della domanda delibera la Giunta Esecutiva. Contro l'eventuale rigetto è ammesso ricorso all’Assemblea Generale entro un mese dalla comunicazione.
4. La comunicazione della deliberazione deve essere fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda. Essa ha durata annuale decorrente dalla data di accoglimento della domanda e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non sarà data disdetta, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 6
Diritti ed obblighi degli Associati

1. L’iscrizione alla Confederazione dà diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio assegnate alla competenza confederale, nonché a partecipare alla vita associativa confederale esercitando l’elettorato attivo e passivo, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. L'iscrizione alla Confederazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che siano adottate dai componenti gli organi federali nonché l’adempimento dei seguenti obblighi:
a. astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Confederazione e con gli interessi collettivi degli altri Associati;
b. comunicazione di tutti i dati statistici e le notizie che la Confederazione riterrà di richiedere per il conseguimento dei propri scopi;
c. collaborazione con la Confederazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali;
d. corresponsione dei contributi associativi come determinati ai sensi del presente Statuto.
3. La Confederazione può utilizzare le notizie che le pervengono dagli Associati solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
4. L’iscrizione alla Confederazione comporta l’obbligo dell’osservanza di quanto disposto all’art. 3, comma 4 della Legge n. 180 dell'11 novembre 2011.

Art. 7
Contributi Associativi

1. Ogni Associato è tenuto a corrispondere alla Confederazione la quota di iscrizione una tantum come stabilita dall’Assemblea nonché il contributo ordinario annuo nella misura e nei tempi stabiliti dall'Assemblea per ciascuna categoria di Associati, in base a criteri diretti ad assicurare l'equilibrio economico finanziario della Confederazione.
2. Gli Associati sono, altresì, tenuti a corrispondere gli eventuali contributi straordinari per l'esecuzione di attività afferenti l'interesse generale degli Associati stessi e contributi per attività svolte su richiesta di una particolare categoria di Associati ovvero di un singolo Associato, cui compete il relativo pagamento.
3. Nell’anno di iscrizione il contributo annuo è dovuto pro rata dal mese della ammissione.
4. Ogni contributo, ordinario e straordinario, è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. In caso di ritardo nel versamento dei contributi rispetto alle date fissate per il pagamento, sono dovuti gli interessi nella misura di legge.
6. Gli Associati non in regola con i pagamenti non possono partecipare all'Assemblea né alla formazione degli altri organi statutari.
7. Durante la vita della Confederazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 8
Sanzioni

1. Gli Associati che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, previa contestazione degli addebiti:
a. diffida ad adempiere;
b. sospensione del diritto dell’Associato a partecipare all’Assemblea confederale ed alle riunioni degli organi confederali;
c. decadenza dei loro rappresentanti dalle cariche ricoperte presso gli organi confederali;
d. sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Confederazione;
e. esclusione dalla Confederazione.
2. Le sanzioni sono applicate dalla Giunta Esecutiva in relazione alla gravità dell’inadempimento e comunicate, con provvedimento scritto all’Associato. Per la sanzione dell’esclusione è richiesto il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti.
3. L’esclusione dalla Confederazione non esonera dal pagamento dei contributi confederali per l’anno solare in corso.
4. Avverso i provvedimenti di cui sopra gli Associati possono ricorrere all'Assemblea, proponendo il ricorso con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla notifica ed, in caso di carenza del termine, dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Gli effetti della notifica restano sospesi fino alla decisione dell'Assemblea Generale.
5. Gli Associati, che non assolvano regolarmente gli impegni contributivi, potranno anche essere convenuti in giudizio, ad iniziativa del Presidente della Confederazione, nella qualità di rappresentante legale, sentita la Giunta Esecutiva, per l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9
Cessazione dalla qualità di Associato

1. La condizione di Associato cessa per:
a. scioglimento dell’Associazione;
b. disdetta che, ai fini del presente articolo, deve essere inviata, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal legale rappresentante dell'Associato alla Confederazione non oltre tre mesi prima della scadenza annuale.
c. decadenza che consegue alla perdita da parte dell'Associato dei requisiti statutariamente previsti. Essa ha effetto dalla data di delibera della Giunta Esecutiva che l'accerta, salvo per gli obblighi contributivi che cesseranno con l'anno solare in corso;
d. esclusione per la mancata osservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi che rendano incompatibile l’appartenenza alla Confederazione;
e. recesso nel caso in cui l’Associato dissenta dalle modifiche apportate allo Statuto dall’Assemblea. In tal caso il recesso deve essere comunicato entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui si intende recedere, con conseguente corresponsione delle quote associative per il residuo periodo.
Il recesso ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Fino a tale data l’Associato usufruirà dei benefici connessi all’iscrizione alla Confederazione.
2. La cessazione del rapporto associativo comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale e non esime l'Associato dal corrispondere integralmente i contributi dovuti per l'anno in corso e quelli arretrati rimasti insoluti.

Titolo III
Organi confederali

Art. 10
Organi confederali

1. Sono organi della Confederazione:
a. l'Assemblea Generale;
b. la Giunta Esecutiva;
c. il Presidente;
d. il Comitato di Direzione;
e. il Revisore unico;
2. Tutte le cariche, ad eccezione del Revisore unico, sono gratuite salvo diversamente stabilito dall’Assemblea.
3. Tutte le cariche hanno la durata di due anni e ad esse possono accedere i soggetti titolari di una carica o di un incarico presso gli Associati salvo quanto previsto all’art. 15, commi 1 e 2. Per il Revisore unico si osserva il disposto dell’art. 17 del presente Statuto.
4. In caso di decadenza dalla carica o dall’incarico ricoperto presso l’Associato, il soggetto che ricopre una carica confederale cessa dalla stessa ed è sostituito dalla Giunta Esecutiva per cooptazione, salvo ratifica, ove richiesta, da effettuarsi nella prima Assemblea utile.
5. La sostituzione del Presidente confederale e del Revisore unico è di competenza dell’Assemblea.
6. Sono a carico degli Associati le spese per lo svolgimento di missioni dei propri rappresentanti che fanno parte degli organi della Confederazione. Sono altresì a carico degli Associati le spese per la partecipazione dei delegati alle Assemblee della Confederazione.

 

Art. 11
Assemblea

1. L'Assemblea Generale costituisce il massimo organo della Confederazione.
Essa è costituita da 18 delegati ripartiti proporzionalmente tra i Soci ordinari in relazione ai contributi associativi di cui all’art 7, c. 1. imputati nell’anno precedente quello in cui si procede al rinnovo degli organi confederali. I nominativi dei delegati devono essere comunicati con lettera a firma del legale rappresentante del Socio Ordinario.
2. I rappresentanti dei Soci aggregati partecipano alle assemblee generali senza diritto di voto.
3. I Soci ordinari che non siano in regola con il pagamento dei contributi non possono partecipare all'Assemblea.
4. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno entro i mesi di giugno e dicembre e, in via straordinaria, ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dalla Giunta Esecutiva o da almeno due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva o da un gruppo di delegati che rappresenti almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti agli associati stessi.
5. Ciascuna Federazione può designare i propri delegati tra i membri della propria Giunta Esecutiva o del proprio Consiglio Direttivo.
6. Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, con diritto di voto, anche il Presidente della Confederazione ed i componenti la Giunta Esecutiva.
7. Ciascun delegato dispone di un voto e può rappresentare il voto di altri delegati purché munito di delega scritta.

Art. 12
Convocazione e costituzione dell’Assemblea – Votazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Confederazione con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo idoneo che dia certezza dell'avvenuto ricevimento, almeno venti giorni prima della riunione.
L'invito deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata almeno otto giorni prima, con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma precedente.
2. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'Assemblea sarà valida quando sia presente almeno un terzo dei delegati spettanti a tutti i Soci Ordinari.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, non tenendosi conto degli astenuti.
4. Le disposizioni dei capoversi precedenti non si applicano nel caso siano poste all'ordine del giorno dell'Assemblea modifiche statutarie, nel qual caso è sempre necessario il voto favorevole dei due terzi del totale dei delegati spettanti ai Soci ordinari. In caso di scioglimento della Confederazione occorre che la deliberazione, tanto in prima che in seconda convocazione, sia adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In entrambi i casi la seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima a partire dal giorno successivo ed è sempre richiesta la presenza di un Notaio.
5. L'Assemblea vota di norma a scrutinio palese. In presenza di esplicita richiesta da parte di uno o più delegati, l'Assemblea può decidere di votare con modalità segreta, salvo che per le modifiche statutarie per cui il voto è sempre palese.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Confederale e, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano dei componenti l’Ufficio di presidenza.
7. All’inizio della riunione il Presidente chiama uno dei delegati o un notaio a fungere da Segretario e designa due delegati quali scrutatori. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni, e sono inviati agli Associati entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.

Art. 13
Attribuzioni dell’Assemblea

1. Sono di competenza dell'Assemblea:
a. l'elezione del Presidente della Confederazione, individuato a norma dell’art. 15;
b. l’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1;
c. l'elezione del Revisore unico;
d. la determinazione della eventuale corresponsione di indennità e/o gettoni di presenza per i componenti gli organi della Confederazione;
e. la determinazione delle direttive di massima dell'azione confederale;
f. l'adesione della Confederazione ad associazioni, enti od organismi nazionali, comunitari ed internazionali;
g. la determinazione dei contributi ordinari e straordinari;
h. l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e del conto consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo;
i. la deliberazione delle modifiche dello Statuto sociale;
j. la deliberazione di scioglimento della Confederazione e la nomina dei liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali;
k. la decisione in ultima istanza sui ricorsi contro il rigetto delle domande di iscrizione o contro i provvedimenti di esclusione presi dalla Giunta Esecutiva.
l. la costituzione delle eventuali articolazioni regionali e sezionali della Confederazione;
m. ogni altra decisione che sia dal presente Statuto riservata alla competenza dell’Assemblea.

Art. 14
Giunta Esecutiva e ufficio di Presidenza

1. La Giunta Esecutiva è composta da sei membri ripartiti proporzionalmente tra i Soci ordinari secondo il criterio di cui all’art. 11 c. 1 e scelti in modo da assicurare un equilibrio nella rappresentanza territoriale, compreso il Presidente di ciascuno di essi e il Presidente della Confederazione nel caso in cui sia scelto tra soggetti esterni ai sensi dell’art. 15 comma 1.
2. I Presidenti delle Federazioni ed il Presidente della Confederazione, se scelto tra soggetti esterni a norma dell’art. 15, costituiscono l’Ufficio di Presidenza Confederale.
3. Essa dura in carica due anni.
4. La Giunta si riunisce, di norma, una volta al mese o quando lo ritenga opportuno il Presidente, o ne facciano richiesta tre dei suoi membri.
5. La Giunta è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, o con ogni altro mezzo idoneo che dia certezza del ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata con almeno 24 ore di preavviso.
6. Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano dei componenti l’Ufficio di presidenza e possono essere tenute anche utilizzando sistemi di videoconferenza.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Il Coordinatore del Comitato di Direzione partecipa alle sedute della Giunta Esecutiva ed esprime parere non vincolante in merito alle deliberazioni. Alle sedute possono essere invitati i componenti del Comitato di direzione.
9. E' nella facoltà del Presidente invitare alle sedute di Giunta le persone che, per incarico ricevuto o per la carica rivestita, possono assicurare un valido contributo alla discussione della Giunta. Tali persone partecipano alle sedute della Giunta senza diritto di voto.
10. E' compito della Giunta Esecutiva:
a. decidere su tutte le questioni connesse con l'attività confederale seguendo le delibere e gli indirizzi dell’Assemblea, e svolgere tutte le funzioni da questa affidate, ivi compresa la costituzione di società o enti funzionali per il conseguimento degli obiettivi;
b. provvedere alla nomina e designazione di rappresentanti della Confederazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed organismi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, dagli accordi sindacali ed ogni altro caso in cui sia richiesta ed ammessa;
c. decidere sull’ammissione dei Soci ordinari e dei Soci aggregati e pronunciarsi sulla decadenza o esclusione degli stessi ai sensi del presente Statuto;
d. determinare le modalità per la erogazione delle spese, degli investimenti dei capitali e per la gestione economica e finanziaria in genere del patrimonio;
e. definire, su proposta del Comitato di Direzione, la struttura operativa della Confederazione;
f. ogni altra decisione che sia dal presente Statuto riservata alla competenza della Giunta Esecutiva.

Art. 15
Presidente

1. La Confederazione è presieduta e rappresentata da un Presidente scelto tra i Presidenti delle Federazioni associate ovvero anche tra soggetti esterni di comprovata esperienza nei settori interessati.
2. Esso è nominato dall’Assemblea e dura in carica due anni e di norma non è immediatamente rieleggibile.
3. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
4. In particolare il Presidente:
a. presiede l’Assemblea Generale e la Giunta Esecutiva:
b. convoca l'Assemblea Generale, la Giunta Esecutiva a norma e con le modalità previste dal presente Statuto;
c. provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, e della Giunta Esecutiva;
d. adotta i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività confederale;
e. in caso di urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva alla quale, però, deve riferire alla prima adunanza per la ratifica dei provvedimenti adottati;
f. propone l’attribuzione di incarichi specifici ai membri della Giunta Esecutiva;
g. può aprire, utilizzare e chiudere conti correnti bancari o postali intestati alla Confederazione, e, secondo le modalità determinate dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 10 lettera e), chiedere ed utilizzare linee di credito presso banche per conto e nell’interesse della Confederazione, negoziare titoli, concludere contratti, costituire in pegno titoli o altri valori di proprietà della Confederazione a fronte di operazioni di credito e può conferire delega per l’effettuazione di tutte o parte delle suddette operazioni ad un componente del Comitato di Direzione.
5. Il Presidente può delegare temporaneamente all’Ufficio di Presidenza o ad altro membro della Giunta Esecutiva alcune delle sue attribuzioni.
In caso di urgenza, qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dall’Ufficio di Presidenza.
6. Il Presidente uscente, durante il mandato del Presidente subentrante, assume la qualifica di Past President e come tale è invitato a partecipare alle sedute della Giunta Esecutiva.

Art. 16
Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione è composto dai Direttori delle Federazioni Associate.
2. Esso è coordinato da un Direttore nominato tra i Direttori di una delle Federazioni Associate.
3. Il Comitato di Direzione assicura il regolare funzionamento della Confederazione e cura l’attuazione delle decisioni adottate dagli Organi statutari utilizzando allo scopo le strutture delle federazioni Socie. A tal fine, con delibera dell’Assemblea, si può prevedere un rimborso da parte della Confederazione dei costi sostenuti dalle federazioni per l’assolvimento delle funzioni di supporto tecnico ed amministrativo necessarie per l’assolvimento delle finalità confederali.

Art. 17
Revisore Unico

1. Il Revisore Unico viene nominato dall’Assemblea. Il Revisore Unico deve essere iscritto nel Registro Nazionale dei Revisori dei Conti.
2. Il Revisore unico dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è proposto all’Assemblea dai delegati. Non deve essere membro di altri organi della Confederazione. La decadenza o cessazione dalla carica o dall’incarico ricoperto presso l'Associato comporta automaticamente la decadenza dall’incarico di Revisore unico.
3. ll Revisore Unico può essere invitato alle riunioni della Giunta Esecutiva.
4. Il Revisore Unico vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione annuale sul conto consuntivo.
5. Il Revisore unico partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea Generale.

Titolo IV
Patrimonio, bilancio e conto consuntivo

Art. 18
Patrimonio e gestione economica e finanziaria

1. Il patrimonio confederale è costituito:
a. dalle quote di iscrizione;
b. dai contributi ordinari e straordinari versati dagli Associati;
c. dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
d. dall’eventuale ricavato di eventi e manifestazioni;
e. da eventuali devoluzioni di beni;
f. da investimenti mobiliari ed immobiliari.
2. Alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività confederali si provvede attraverso le entrate di cui al precedente comma.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.
4. E' fatto divieto durante la vita dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 19
Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. L’esercizio annuale decorre dal 1° gennaio.
2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi all'esame e all'approvazione dell'Assemblea devono essere corredati dalle opportune note illustrative della Giunta Esecutiva e dalla relazione del Revisore unico.
3. La Giunta Esecutiva deve presentare gli schemi di bilancio preventivo e conto consuntivo un mese prima della data fissata per l'Assemblea al Revisore unico il quale nel termine di dieci giorni dovrà consegnare al Presidente la sua relazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere inviati agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.


Titolo V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 20
Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono proposte dalla Giunta Esecutiva, ovvero da almeno due terzi dei suoi componenti, da un gruppo di delegati rappresentanti un decimo dei voti complessivamente spettanti agli associati stessi e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea che delibera con le maggioranze previste dal presente Statuto all’art. 12.
1-bis La Giunta Esecutiva può delegare al Presidente della Confederazione il compito di provvedere alle modifiche statutarie esclusivamente dovute ex lege, da ratificarsi nella prima Assemblea utile.
2. Le modificazioni dello Statuto entreranno in vigore, ove dall'Assemblea non sia diversamente stabilito, col primo gennaio dell'anno successivo. Il Presidente della Confederazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli Associati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa. Gli Associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate e che in sede di approvazione abbiano votato contro le modifiche stesse, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.9 del presente Statuto.

Art. 21
Scioglimento della Confederazione

1. In caso di scioglimento della Confederazione, deliberato con le modalità dell’art. 12, l'Assemblea con le stesse maggioranze nominerà un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.
2. L’Assemblea, con le medesime maggioranze, stabilirà la destinazione del patrimonio secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 18 del presente Statuto.

Art. 22
Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente Statuto e fino agli indirizzi espressi da un’apposita conferenza organizzativa, verranno avviati rapporti con le esistenti articolazioni regionali delle Federazioni.
2. Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

F.to: Giovanni Valotti
F.to: Notaio Maria Luisa Zecca